COORDINAMENTO TEOLOGHE ITALIANE – APS – STATUTO

I – COSTITUZIONE, SEDE E NATURA

Art. 1

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, della normativa in materia e dell’art. 36 c.c., l’Ente del Terzo Settore – senza fini di lucro denominato: “COORDINAMENTO TEOLOGHE ITALIANE- ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE”, in sigla (CTI-APS).

L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Associazione ha sede in Roma, via San Remo 12. Con delibera del Consiglio di Presidenza la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all’interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell’assemblea delle socie/i.

Art. 2

Il CTI-APS

    1. valorizza e promuove gli studi di genere in ambito teologico, biblico, patristico, storico, in prospettiva

ecumenica;

    1. favorisce la visibilità delle teologhe nel panorama ecclesiale e culturale italiano.

II – FINI E ATTIVITÀ 

Art. 3

L’associazione esercita in via principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 alle lettere indicate al medesimo articolo di seguito elencate:

    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h).

Pertanto, le attività che si propone di svolgere in favore delle persone associate o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono:

    1. contribuire a formulare paradigmi e categorie nuove e sottoporre a esame critico gli attuali strumenti di lavoro in vista di una trasmissione inclusiva delle conoscenze teologiche;
    2. affrontare fonti documentarie in prospettiva di genere;
    3. favorire il confronto e lo scambio tra quante/i si occupano di tematiche legate alla finalità propria del CTI-APS;
    4. promuovere e sostenere le donne che desiderano dedicarsi allo studio, alla ricerca, all’insegnamento della teologia ovvero:
    • coordinare e promuovere i vari ambiti di ricerca, le iniziative, le attività di sperimentazione didattica e di documentazione relative alla natura e alle finalità dell’associazione stessa;
    • organizzare ricerche, seminari, convegni, corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione;
    • instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi a carattere locale, nazionale e internazionale, che si occupino di studi di genere e/o di ricerca teologica in ordine alla natura e alle finalità proprie del CTI-APS;
    • svolgere attività editoriale, di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librarie e di opere a stampa e di gestione di informazione elettronica, attinenti alla natura e alle finalità del CTI-APS;
    • acquisire, gestire, produrre mezzi di informazione e di comunicazione.

Art. 4

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio di presidenza.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

III – SOCIE ORDINARIE, SOCIE E SOCI AGGREGATI

Art. 5

Al CTI-APS possono appartenere persone fisiche: donne in qualità di socie ordinarie, donne e uomini in qualità di soci/e aggregati/e.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 6

Possono diventare socie ordinarie:

    1. le teologhe che hanno conseguito un dottorato o una licenza in scienze teologiche;
    2. le docenti delle Facoltà di Teologia, delle Scuole di Teologia dei Seminari e delle Congregazioni Religiose e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
    3. le Associazioni le cui finalità sono correlate a quelle del CTI-APS, purché abbiano la natura giuridica e l’iscrizione nelle APS nei limiti posti dall’art. 5.

Art. 7

Possono diventare soci/e aggregati/e donne e uomini:

    1. dotate/i di laurea magistrale in scienze religiose e/o baccalaureato in scienze teologiche, bibliche o discipline affini;
    2. che attraverso le loro pubblicazioni si sono accreditate/i come cultrici/cultori delle scienze teologiche o degli studi di genere.

Art. 8

Per essere ammesse/i al CTI-APS si richiede:

    1. domanda al Consiglio di Presidenza, corredata da un curriculum e dalla presentazione di una socia ordinaria;
    2. accettazione, senza criteri discriminatori, da parte del medesimo Consiglio;
    3. versamento della quota sociale annuale.

La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessata/o entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associata/o può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 9

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutte le socie e i soci, ordinari, aggregati ed in regola con la quota associativa annuale, hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all’elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

Art. 10

Le socie ordinarie, i soci e le socie aggregate/i sono tenuti a versare una quota annuale per le spese organizzative del CTI-APS nella misura stabilita dal Consiglio di Presidenza all’inizio di ogni esercizio sociale.

Art. 11

L’appartenenza al CTI-APS decade:

    1. per dimissione della socia o del socio, comunicata per iscritto al Consiglio di Presidenza;
    2. per esclusione in caso di mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi, dopo un duplice avvertimento della segreteria, o qualora siano stati perduti i requisiti per l’ammissione;
    3. per esclusione per gravi motivi con decisione presa a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio di Presidenza.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Presidenza dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di quindici giorni per un eventuale appello all’assemblea che decide in via definitiva.

Art. 12

I membri del CTI-APS che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte, non possono esigere alcun

emolumento per gli eventuali servizi resi al CTI, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Le quote sono intrasmissibili, non sono rivalutabili e non sono restituibili. 

IV – ORGANIZZAZIONE

Art. 13

Organi del CTI-APS sono: l’Assemblea generale, il Consiglio di Presidenza, il/la Presidente, l’organo di controllo e l’organo di revisione legale dei conti.

Art. 14

Organo deliberante del CTI-APS è l’Assemblea generale delle socie e dei soci. Si riunisce almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta al Consiglio da almeno un decimo delle socie ordinarie.

L’Assemblea in seduta ordinaria:

    1. delibera sui progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza;
    2. elegge il/la Presidente, il/la Segretario/a e gli altri cinque membri del Consiglio di Presidenza; risultano elette/i le socie e i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso si debba scegliere tra due o più Consigliere/i che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, si riterrà eletta/o la socia o il socio più anziana/o di età (cf CJC 119);
    3. nomina l’organo di controllo e l’organo di revisione legale dei conti quando ne ricorrano gli obblighi di legge;
    4. approva il rendiconto annuale convocandosi entro il 30 del mese di aprile dell’anno successivo e il bilancio sociale se dovuto per superamento dei limiti di legge dei volumi delle entrate;
    5. offre indicazioni sulle linee programmatiche di attività dell’Associazione e sull’indirizzo generale;
    6. delibera in via definitiva, in caso di appello, sull’esclusione di soci/e;
    7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    8. svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni.

L’Assemblea in seduta straordinaria:

    1. delibera su ogni modifica al presente Statuto;
    2. delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione ed all’eventuale devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente del CTI-APS, salvo quando si svolgono elezioni del Consiglio e del/la Presidente. In queste elezioni presiede il membro più anziano d’età del Consiglio uscente.

La convocazione all’Assemblea generale si effettua mediante lettera in formato cartaceo o elettronico da inviarsi almeno un mese prima della data stabilita per la riunione.

La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e seconda convocazione e il luogo della riunione che dovrà essere in Italia.

La riunione dell’Assemblea Generale in seduta ordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente la metà delle socie ordinarie e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie ordinarie intervenute.

L’Assemblea Generale in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei/delle Soci/ie aventi diritto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci e socie presenti.

Modalità di deliberazione dell’Assemblea:

L’Assemblea Generale delibera, tanto in seduta ordinaria quanto in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza, comprese le elezioni, sono decise con la maggioranza assoluta delle e dei votanti in prima e seconda votazione.

L’avente diritto al voto può essere rappresentata/o da altra socia ordinaria con delega scritta (non più di una per socia). I componenti del Consiglio di Presidenza non possono ricevere deleghe.

Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano o a scrutinio segreto. Quest’ultimo è applicato quando è richiesto dalla maggioranza dei Soci e quando si tratta di elezione delle cariche sociali e di casi personali.

Le modifiche di Statuto, su ordine del giorno comunicato in tempo utile all’Assemblea Generale, sono votate a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare dello scioglimento è necessario il voto favorevole di due terzi delle socie e dei soci.

Art. 15

Organo esecutivo del CTI-APS è il Consiglio di Presidenza, composto da un/a Presidente, un/a Segretario/a, cinque consiglieri/e. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno. Perché la sua riunione sia valida è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Il Consiglio di Presidenza:

    1. elegge al suo interno Vicepresidente e Tesoriere/a;
    2. può invitare socie e soci in ragione di particolari competenze a collaborare alle attività del CDP con funzione consultiva;
    3. accoglie e valuta opportunamente le domande di iscrizione, alle quali dovrà seguire la risposta scritta di accettazione o non accettazione, senza principi discriminatori;
    1. cura le attività statutarie del CTI-APS di cui agli artt. 3 e 4 e progetta le iniziative da proporre all’Assemblea Generale;
    2. promuove con impegno le iniziative deliberate dall’Assemblea generale;
    3. promuove il collegamento tra socie e soci;
    4. stabilisce l’entità della quota sociale di iscrizione annuale;
    5. predispone l’eventuale regolamento interno del CTI-APS;
    6. predispone il rendiconto annuale o il bilancio consuntivo e il bilancio sociale – qualora necessario al ricorrere di obblighi di legge – da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.
    1. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    2. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Il potere di rappresentanza attribuito a consigliere/i è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le delibere del Consiglio di Presidenza sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri presenti.

Ogni Consigliere/a può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Art. 16

Tutte le riunioni degli organi dell’associazione (Assemblee Generali e Consiglio di Presidenza) possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti, ed in particolare a condizione che:

    1. sia consentito al/alla presidente, anche a mezzo della segretaria/o, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    3. siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione, anche on-line;
    4. sia consentito agli intervenuti di partecipare e seguire in modo adeguato alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
    5. l’avviso di convocazione precisi la possibilità di partecipazione da remoto, la piattaforma scelta e le modalità con cui potervi accedere (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

I verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza, redatti su supporto cartaceo e firmati dal/la Presidente e dal/la Segretaria/o, sono conservati dalla Segretaria/o.

Nei casi di legge – ovvero qualora sia previsto nell’avviso di convocazione – il verbale dell’assemblea è redatto da notaio.

Art. 17

La/il Presidente:

    1. rappresenta il CTI-APS;
    2. cura i rapporti con le altre Associazioni;
    3. presiede le riunioni del Consiglio e l’Assemblea generale dei soci eccetto nel caso previsto dall’Art. 14;
    4. convoca il Consiglio di Presidenza;
    5. mantiene i rapporti ufficiali con l’episcopato italiano e con la Conferenza Episcopale Italiana;
    6. ha la legale rappresentanza del CTI-APS: rappresenta in giudizio l’Associazione; stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione; risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione;
    7. può temporaneamente o stabilmente delegare la/il Segretaria/o per le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 18

La/il Vicepresidente:

coadiuva la/il Presidente nell’adempimento dei suoi compiti, esercita le attribuzioni della Presidenza in caso di delega, di assenza o impedimento. 

Art. 19

La/il Segretaria/o:

    1. cura l’invio delle convocazioni e dell’Ordine del Giorno ai membri del Consiglio per le riunioni previste dall’art. 18;
    2. redige l’ordine del giorno e il verbale delle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea generale dei soci;
    3. s’incarica della corrispondenza;
    4. aggiorna costantemente l’elenco delle socie e dei soci;
    5. predispone logisticamente e organizza lo svolgimento degli incontri e delle assemblee del CTI-APS;
    6. ordina l’archivio e il materiale di segreteria.

Art. 20

Il/la Tesoriere/a:

svolge la mansione ordinaria di tesoriere/a del CTI-APS secondo le modalità indicate dal Consiglio di Presidenza, curando la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.

Art. 21

Presidente, Segretaria/o e Consigliere/i durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rielette/i per un secondo mandato.

    1. In caso di impedimento permanente del/la Presidente, il Consiglio di Presidenza elegge uno dei suoi membri a svolgere questa mansione fino alla successiva Assemblea generale.
    2. In caso di decadenza di qualche Consigliera/e, subentra la prima o il primo dei non eletti, secondo la graduatoria della votazione delle ultime elezioni.
    3. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese autorizzate dietro presentazione di adeguata documentazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica quanto il consiglio di presidenza.

L’organo di controllo:

    1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il mandato scade con la scadenza del mandato del consiglio direttivo.

Art. 23

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Dura quanto il mandato del consiglio direttivo.

Art. 24

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

    1. il libro degli associati tenuto a cura della segretaria di presidenza;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di presidenza;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di presidenza, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    4. il registro dei volontari, tenuto a cura della segretaria di presidenza.

Tutte le socie e i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all’organo competente alla tenuta del libro sociale.

Art. 25

Il patrimonio e le risorse economiche del CTI-APS sono costituiti da:

    1. beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquistati;
    2. quote associative;
    3. contributi ed erogazioni o lasciti da parte di Enti pubblici o di privati;
    4. redditi patrimoniali;
    5. attività di raccolta fondi;
    6. rimborsi da convenzioni con Enti Pubblici;
    7. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
    8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio del CTI-APS sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo Statuto.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo le previsioni dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 26

Gli esercizi sociali vanno dal primo di gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

L’Assemblea Generale deve approvare il rendiconto economico finanziario convocandosi entro il 30 aprile dell’esercizio sociale successivo ed entro il 30 giugno depositare lo stesso al RUNTS.

ART. 27

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio di presidenza che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/la Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/la presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 28

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 29

Le volontarie e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 

ART. 30

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 31

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale RUNTS ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 33

Norma transitoria

    1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore sez. APS ovvero al registro regionale delle APS.


Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea generale riunita in seduta straordinaria il giorno 25 ottobre 2022.