I – COSTITUZIONE E NATURA
Art. 1
È costituito, ai sensi degli artt. 36 ss. del C.C. un’associazione denominata “Coordinamento Teologhe Italiane” (CTI), senza fini di lucro.
L’Associazione ha sede in Roma, via San Remo 12. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all’interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell’assemblea dei soci.
Art. 2
Il CTI
a. valorizza e promuove gli studi di genere in ambito teologico, biblico, patristico, storico, in prospettiva ecumenica;
b. favorisce la visibilità delle teologhe nel panorama ecclesiale e culturale italiano.
II – FINI E ATTIVITÀ
Art. 3
Il CTI conseguentemente si propone di
a. contribuire a formulare paradigmi e categorie nuove e sottoporre a esame critico gli attuali strumenti di lavoro in vista di una trasmissione inclusiva delle conoscenze teologiche;
b. affrontare fonti documentarie in prospettiva di genere;
c. favorire il confronto e lo scambio tra quante/i si occupano di tematiche legate alla finalità propria del CTI;
d. promuovere e sostenere le donne che desiderano dedicarsi allo studio, alla ricerca, all’insegnamento della teologia.
Art. 4
Attività del CTI sono:
a. coordinare e promuovere i vari ambiti di ricerca, le iniziative, le attività di sperimentazione didattica e di documentazione relative alla natura e alle finalità dell’associazione stessa;
b. organizzare ricerche, seminari, convegni, corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione;
c. instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi a carattere locale, nazionale e internazionale, che si occupino di studi di genere e/o di ricerca teologica in ordine alla natura e alle finalità proprie del CTI;
d. svolgere attività editoriale, di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librarie e di opere a stampa e di gestione di informazione elettronica, attinenti alla natura e alle finalità del CTI;
e. acquisire, gestire, produrre mezzi di informazione e di comunicazione.
III – SOCI ORDINARI, AGGREGATI E SOSTENITORI
Art. 5
Al CTI possono appartenere in qualità di soci ordinari o di soci aggregati persone fisiche (donne e uomini) e enti morali riconosciuti e non riconosciuti.
Art. 6
Possono diventare soci ordinari:
a. le teologhe che hanno conseguito un dottorato o una licenza in scienze teologiche;
b. le docenti delle Facoltà di Teologia, delle Scuole di Teologia dei Seminari e delle Congregazioni Religiose e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
c. le Associazioni le cui finalità sono correlate a quelle del CTI.
Art. 7
Possono diventare soci aggregati donne e uomini:
a. dotate/i di laurea magistrale in scienze religiose e/o baccalaureato in scienze teologiche, bibliche o discipline affini;
b. o che attraverso le loro pubblicazioni si sono accreditate/i come cultrici/cultori delle scienze teologiche o degli studi di genere.
Art. 8
Per essere ammesse/i al CTI si richiede:
a. domanda al Consiglio di Presidenza, corredata da un curriculum e dalla presentazione di una socia ordinaria;
b. accettazione da parte del medesimo Consiglio;
c. versamento della quota sociale annuale.
Il Consiglio di Presidenza comunica per iscritto l’accettazione della domanda. Tale risposta costituisce il documento di iscrizione. In caso di diniego, motivato, il richiedente ha facoltà di appellarsi all’Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 9
È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.
La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci, ordinari, aggregati o sostenitori, maggiorenni di età ed in regola con la quota associativa annuale, hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all’elettorato attivo e passivo degli organi sociali.
Art. 10
I soci ordinari, aggregati e sostenitori sono tenuti a versare una quota annuale per le spese organizzative del CTI nella misura stabilita dal Consiglio di Presidenza all’inizio di ogni esercizio sociale.
Art. 11
L’appartenenza al CTI decade:
a. per dimissione del Socio, comunicata per iscritto al Consiglio di Presidenza;
b. per decadenza in caso di mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi, dopo un duplice avvertimento della segreteria, o qualora siano stati perduti i requisiti per l’ammissione;
c. per esclusione per gravi motivi con decisione presa a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio di Presidenza.
La decadenza o l’esclusione è deliberata dal Consiglio di Presidenza dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di quindici giorni per un eventuale appello all’assemblea che decide in via definitiva.
Art. 12
I membri del CTI che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte, non possono esigere alcun emolumento per gli eventuali servizi resi al CTI, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Le quote sono intrasmissibili, non sono rivalutabili e non son o restituibili.
IV – ORGANIZZAZIONE
Art. 13
Organi del CTI sono: l’Assemblea generale, il Consiglio di Presidenza, il/la Presidente.
Art. 14
Organo deliberante del CTI è l’Assemblea generale dei Soci. Si riunisce almeno una volta all’anno e ogni qual volta il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta al Consiglio da almeno due terzi (2/3) dei soci ordinari.
L’Assemblea in seduta ordinaria:
a. delibera sui progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza;
b. elegge il/la Presidente, la Segretaria e gli altri cinque membri del Consiglio di Presidenza; risultano elette le socie che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso si debba scegliere tra due o più Consigliere che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, si riterrà eletta la socia più anziana di età (cf CJC 119);
c. approva il rendiconto annuale entro il 30 del mese di giugno dell’anno successivo;
e. offre indicazioni sulle linee programmatiche di attività dell’Associazione e sull’indirizzo generale;
f. delibera in via definitiva, in caso di appello, sull’adesione o l’esclusione di soci;
g. svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni.
L’Assemblea in seduta straordinaria:
a. delibera su ogni modifica al presente Statuto;
b. delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione ed all’eventuale devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del CTI, salvo quando si svolgono elezioni del Consiglio e della Presidente. In queste elezioni presiede il membro più anziano d’età del Consiglio uscente.
La convocazione all’Assemblea generale si effettua mediante lettera da inviarsi almeno un mese prima della data stabilita per la riunione.
La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e seconda convocazione e il luogo della riunione che dovrà essere in Italia.
La riunione dell’Assemblea Generale in seduta ordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente la metà dei soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti.
L’Assemblea Generale in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei/delle Soci/ie aventi diritto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presenti.
L’Assemblea Generale delibera, tanto in seduta ordinaria quanto in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per deliberare dello scioglimento è comunque necessario il voto favorevole di due terzi dei soci.
Art. 15
Organo esecutivo del CTI è il Consiglio di Presidenza, composto da una Presidente, una Segretaria, cinque consigliere. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno. Perché la sua riunione sia valida è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Esso:
a. elegge al suo interno la Vice-presidente e la Tesoriera;
b. accoglie e valuta opportunamente le domande di iscrizione, alle quali dovrà seguire la risposta scritta di accettazione o non accettazione;
c. cura le attività statutarie del CTI di cui agli artt. 3 e 4 e progetta le iniziative da proporre all’Assemblea Generale;
d. promuove con impegno le iniziative deliberate dall’Assemblea generale;
e. promuove il collegamento tra i soci;
f. stabilisce l’entità della quota sociale di iscrizione annuale;
g. predispone l’eventuale regolamento interno del CTI;
h. predispone il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.
Art. 16
La Presidente
a. rappresenta il CTI;
b. cura i rapporti con le altre Associazioni;
c. presiede le riunioni del Consiglio e l’Assemblea generale dei soci eccetto nel caso previsto dall’Art. 14;
d. convoca il Consiglio di Presidenza;
e. mantiene i rapporti ufficiali con l’episcopato italiano e con la Conferenza Episcopale Italiana;
f. ha la legale rappresentanza del CTI: rappresenta in giudizio l’Associazione; stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione; risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione;
g. può temporaneamente o stabilmente delegare la Segretaria per le questioni di ordinaria amministrazione.
Art. 17
La Vice-presidente coadiuva la Presidente nell’adempimento dei suoi compiti, esercita le attribuzioni della Presidente in caso di delega, di sua assenza o di impedimento.
Art. 18
La Segretaria:
a. cura l’invio delle convocazioni e dell’Ordine del Giorno ai membri del Consiglio per le riunioni previste dall’art. 18;
b. redige l’ordine del giorno e il verbale delle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea generale dei soci;
c. s’incarica della corrispondenza;
d. aggiorna costantemente l’elenco dei soci;
e. predispone logisticamente e organizza lo svolgimento degli incontri e delle assemblee del CTI;
f. ordina l’archivio e il materiale di segreteria.
Art. 19
La Tesoriera:
svolge la mansione ordinaria di tesoriera del CTI secondo le modalità indicate dal Consiglio di Presidenza, curando la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.
Art. 20
Presidente e Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti per un secondo mandato.
a. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio di Presidenza elegge uno dei suoi membri a svolgere questa mansione fino alla successiva Assemblea generale.
b. In caso di decadenza di qualche Consigliere, gli subentra il primo dei non eletti, secondo la graduatoria della votazione delle ultime elezioni.
c. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese autorizzate dietro presentazione di adeguata documentazione.
Art. 21
Il patrimonio del CTI è costituito:
a. dai beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquistati;
b. dall’introito delle quote sociali;
c. da contributi ed erogazioni o lasciti da parte di Enti pubblici o di privati;
d. da redditi patrimoniali.
Il patrimonio del CTI sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo Statuto.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 22
Gli esercizi sociali vanno dal primo di gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
L’Assemblea Generale deve approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 Giugno dell’esercizio sociale successivo.
Art. 23
a. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza, comprese le elezioni, sono decise con la maggioranza assoluta dei votanti in prima e seconda votazione.
b. L’avente diritto può essere rappresentato da altro Socio ordinario con delega scritta (non più di una per socio). I componenti del Consiglio di Presidenza non possono ricevere deleghe.
c. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano o a scrutinio segreto. Quest’ultimo è applicato quando è richiesto dalla maggioranza dei Soci e quando si tratta di elezione delle cariche sociali e di casi personali.
d. Le modifiche di Statuto, su ordine del giorno comunicato in tempo utile all’Assemblea Generale, sono votate a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
e. I verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza, redatti su supporto cartaceo e firmati dalla Presidente e dalla Segretaria, sono conservati dalla Segretaria.
Art. 24
In caso di scioglimento del CTI il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.